Nota: questo articolo è in parte basato sul libro «Das Recht des universellen und europäischen Menschenrechtsschutzes (2025)» Kälin Walter, Künzli Jörg. Le citazioni, tradotte liberamente in italiano, sono contrassegnate da una parentesi quadra [1].
Il concetto di rifugiato
La Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 costituisce la base dei diritti e dei doveri delle persone rifugiate. Essa definisce "rifugiato" una persona che «temendo a ragione di essere perseguitata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole ricorrere alla protezione di tale Paese; o che, se apolide e si trova fuori dal Paese in cui aveva la sua residenza abituale a seguito di tali eventi, non può o, a causa di tale timore, non vuole ritornarvi» (Art. 1A, comma 2 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati).
L'idea che un rifugiato sia una persona perseguitata è al centro del concetto di rifugiato [1]. Questo concetto comprende tre elementi: in primo luogo, la persona deve risiedere fuori dal proprio Paese d'origine; in secondo luogo, la sua protezione non è più garantita dal suo Paese d'origine e, in terzo luogo, deve sussistere un fondato timore che la persona sia perseguitata per motivi razziali, religiosi, politici o altri motivi pertinenti (vedi sopra).
Il concetto di rifugiato si basa quindi essenzialmente sul «fondato timore di essere perseguitato» [1]. La persona richiedente asilo deve aver già subito gravi pregiudizi o essere minacciata da essi. La tortura, gli omicidi, i trattamenti inumani e la detenzione prolungata sono considerati pregiudizi gravi. La semplice discriminazione o la violazione dei diritti economici, sociali e culturali non è generalmente sufficiente, a meno che non metta in pericolo l'integrità fisica [1].
I danni sono generalmente inflitti dallo Stato o dalle autorità che lo rappresentano. Tuttavia, anche la persecuzione da parte di privati è riconosciuta se lo Stato è incapace o rifiuta di agire efficacemente contro di essa.
Un altro presupposto è che i danni siano stati inflitti alla persona in modo mirato e sulla base di determinati motivi di persecuzione: razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche.
Inoltre, la persecuzione deve essere già avvenuta ed essere la ragione della fuga, oppure la minaccia di persecuzione deve essere verosimile e avere una probabilità considerevole. Infine, secondo la prassi di molti Paesi, compresa la Svizzera, non deve esserci alcuna possibilità di fuga all'interno del Paese.
Una persona non deve quindi necessariamente essere fuggita per essere considerata rifugiata. Un rifugiato ai sensi di legge può anche essere qualcuno che, ad esempio, ha viaggiato all'estero come turista, studente o dipendente e che è stato sorpreso da un cambiamento di regime nel suo Paese d'origine (motivi oggettivi della fuga) [1].
Lo stesso vale per coloro che iniziano a impegnarsi contro il governo del proprio Paese solo dopo la loro partenza e che devono quindi temere la persecuzione in caso di ritorno (motivi soggettivi di fuga). Diversi Stati, tra cui la Svizzera, non concedono l'asilo in questi casi, ma rispettano il divieto di espulsione [1].
Non tutte le persone in fuga sono necessariamente rifugiate nel senso giuridico del termine. Infatti, chi fugge dal pericolo generale di un conflitto armato non viene riconosciuto come rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, poiché non è oggetto di una persecuzione individuale.
Tuttavia, quando un Paese si trova ad affrontare l'arrivo di un numero elevato di persone rifugiate a seguito di una guerra, talvolta concede una «protezione temporanea» poiché l'espulsione non è ragionevole in tali circostanze. È così che diversi Paesi europei hanno reagito di fronte ai rifugiati dell'ex Jugoslavia e del Kosovo. Tuttavia, la protezione temporanea non garantisce l'asilo permanente.
Inoltre, altre convenzioni regionali sui rifugiati (in particolare in Africa e America Latina), apparse in seguito, presuppongono che una persona debba essere considerata rifugiata se lo Stato non è in grado di proteggerla. La Convenzione africana sui rifugiati del 1967 [1], ad esempio, protegge le persone in fuga da conflitti armati, ma il suo campo di applicazione è limitato all'Africa.
Solo i civili possono essere rifugiati. I soldati o le persone coinvolte in crimini di guerra e violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario non sono riconosciuti come rifugiati. Lo stesso vale per le persone condannate in un processo equo che fuggono dalla pena inflitta: non sono riconosciute come rifugiate.
Il genere come motivo di persecuzione
Le donne e le persone FINTA* (Female, Intersex, Non-binary, Transgender and Agender people –Femmine, persone Intersex, Non-binarie, Trans e Agender ) possono essere perseguitate per gli stessi motivi degli uomini cisgender. Tuttavia, le persone FINTA* sono spesso perseguitate per motivi legati al loro genere, anche se il genere non figura tra i motivi legittimi di persecuzione.
Le persone FINTA* sono oggi generalmente riconosciute come rifugiate se sono vittime di gravi discriminazioni perché non conformi alle norme sociali. Non importa se la persecuzione è di natura statale o privata, purché lo Stato non protegga la persona FINTA*. Ad esempio, una donna può essere riconosciuta come rifugiata se rifiuta di indossare il chador o se vuole condurre una vita indipendente e, per questo motivo, rischia di essere perseguitata.
Anche lo stupro e la violenza di genere possono essere motivi validi, a condizione che la persona FINTA* non possa ricorrere alla protezione dello Stato. In alcuni paesi, anche la mutilazione genitale è considerata un motivo valido per ottenere lo status di rifugiato. Tuttavia, spesso è più difficile per le persone FINTA* sfuggire alla persecuzione e accedere a luoghi in cui è garantita la protezione internazionale.
Per le persone FINTA* e altri gruppi di persone, come quelle con disabilità, è quindi importante che esistano i cosiddetti programmi di reinsediamento. Nell'ambito di questi programmi, le persone particolarmente vulnerabili nelle zone di crisi vengono identificate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ed evacuate in modo permanente verso un Paese ospitante.
I diritti delle persone rifugiate
Come tutti gli esseri umani, anche le persone rifugiate sono protette dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. Oltre a ciò, una persona con statuto di rifugiato ha diritto alla sicurezza, che le viene garantita in un altro Paese. Secondo la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, chi è rifugiato deve avere gli stessi diritti e ricevere la stessa assistenza degli altri stranieri che risiedono nel Paese.
Inoltre, le persone con statuto di rifugiato godono dei diritti civili fondamentali come la libertà di pensiero o i diritti economici e sociali. Inoltre, esse devono avere accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione scolastica e al mercato del lavoro e hanno diritto a documenti di viaggio.
Il principio di non respingimento (non-refoulement)
Un ultimo pilastro fondamentale del diritto dei rifugiati è il principio di non respingimento, non-refoulement, che è al centro della Convenzione di Ginevra sui rifugiati (articolo 33). Esso vieta l'espulsione forzata e il respingimento di una persona in Stati «in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche». Il Protocollo aggiuntivo del 1967 ha abolito le limitazioni geografiche e temporali fissate nella Convenzione originale del 1951, secondo cui principalmente le persone europee potevano richiedere asilo a seguito di eventi verificatisi prima del 1° gennaio 1951.
Pertanto, solo nel caso in cui una persona non sia in grado di dimostrare di essere perseguitata nel proprio Paese d'origine e ciò sia accertato nel corso di un processo equo, essa può essere espulsa dal Paese. Tuttavia, la persona dovrebbe avere la possibilità di ricorrere in appello prima di ogni espulsione.
Il principio di non respingimento tutela sia le persone rifugiate riconosciute che quelle richiedenti asilo. Questo principio fa ormai parte del diritto internazionale consuetudinario e tutti gli Stati sono quindi tenuti a rispettarlo.
Le persone con statuto di rifugiato non devono quindi essere confuse con...
Le persone richiedenti asilo, che sono individui che cercano protezione internazionale ma non l'hanno ancora ottenuta. Spesso queste persone sono ancora in attesa della decisione del governo sulla concessione o meno dello status di rifugiato. In questo senso, un rifugiato differisce da un richiedente asilo in quanto il suo status di rifugiato è stato riconosciuto da un governo nazionale.
Le persone migranti, ovvero persone che si trasferiscono (volontariamente) in un altro luogo per motivi economici, politici o di sicurezza. Se questa persona torna nello Stato di cui ha la cittadinanza, può nuovamente beneficiare della sua protezione. Le persone con statuto di rifugiato fuggono dalla persecuzione e quindi non possono fare rientro nel proprio Paese d'origine.
Pertanto, le persone migranti non sono protette dal diritto dei rifugiati, ma dai diritti umani sanciti a livello internazionale. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO – International Labour Organisation), con sede a Ginevra, ha adottato numerose convenzioni internazionali vincolanti con diritti specifici per le persone migranti. Anche la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, entrata in vigore nel 2003, sottolinea l'importanza di proteggere i diritti di chi migra.
Le persone sfollate interne, che sono rifugiate nel proprio Paese d'origine. Esse sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa di conflitti armati, violenza generalizzata, violazioni dei diritti umani o catastrofi naturali o di origine umana. Si differenziano dalle persone rifugiate in quanto non hanno attraversato un confine nazionale, anche se sono fuggite per gli stessi motivi dei rifugiati.
Le persone sfollate interne sono protette dai diritti umani internazionali e non dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Questo è problematico quando il governo dello Stato di origine non può o non vuole proteggere questi individui, in particolare perché hanno un'altra appartenenza religiosa o etnica o difendono un'opinione politica diversa.
Le Linee guida internazionali sugli sfollati interni pubblicate nel 1998, che presentano 30 raccomandazioni su come i governi e le ONG possono aiutare gli sfollati interni, costituiscono il quadro di riferimento internazionale in questo ambito. Ad oggi infatti non esiste ancora alcun documento vincolante dal punto di vista del diritto internazionale che tuteli specificamente i diritti e le esigenze degli sfollati interni, ad eccezione di alcune convenzioni regionali (Convenzione di Kampala).
Poiché le persone sfollate interne non hanno attraversato il confine nazionale, è molto più difficile fornire loro assistenza internazionale: questa deve essere infatti accettata dal Paese di origine. A fine 2024, 83,4 milioni di persone erano sfollate all'interno del proprio Paese in tutto il mondo, 73,5 milioni di loro a causa di conflitti e violenze.
In definitiva, i termini “richiedente asilo”, “migrante”, “sfollato all'interno del proprio Paese” e “rifugiato” servono a descrivere persone in movimento, alcune delle quali hanno lasciato il proprio Paese e attraversato le frontiere. Tuttavia, è importante distinguere questi termini da quello di “rifugiato”, poiché presentano importanti differenze dal profilo giuridico.
La responsabilità della protezione dei rifugiati
A livello internazionale, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) è stato creato dopo la Seconda Guerra Mondiale per un periodo iniziale di soli tre anni, con l’obiettivo di aiutare i rifugiati europei. Tuttavia, dal 1954 il suo mandato è stato regolarmente prorogato di cinque anni dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dal 2004 è valido a tempo indeterminato. L'UNHCR ha sede a Ginevra e dispone di numerosi uffici regionali in tutto il mondo. La missione dell'Alto Commissariato per i rifugiati è quella di proteggere le persone con statuto di rifugiato. Ciò significa proteggere la loro vita, la loro sicurezza e la loro libertà, nonché proteggerli dal rimpatrio in un Paese in cui sono esposti a persecuzioni.
Pertanto, l'UNHCR svolge una funzione di controllo in tutti gli Stati e interviene, se necessario, per impedire le espulsioni verso gli Stati persecutori. In alcuni Paesi, le indagini sulle persone richiedenti asilo e le decisioni in materia di asilo sono addirittura condotte e redatte dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'UNHCR è inoltre disponibile a fornire consulenza a tutti i governi su qualsiasi questione possa sorgere.
A livello nazionale, i governi dei paesi ospitanti sono i principali responsabili della protezione dei rifugiati. Le norme di diritto internazionale sulla procedura di asilo non sono sancite dalla Convenzione sui rifugiati né da alcun altro trattato internazionale.
Pertanto, l'asilo è un diritto sovrano degli Stati. Ciò consente loro di accogliere le persone rifugiate come ritengono opportuno. Se uno Stato concede asilo a una persona richiedente asilo, ciò non deve e non può essere considerato un atto ostile da parte del Paese di origine della persona [1].
In negativo, questo diritto sovrano offre a ogni singolo Stato la possibilità di rifiutare di accogliere i rifugiati. Tuttavia, questa libertà è limitata dal principio di non respingimento, ovvero dal divieto di espellere le persone verso uno Stato persecutore [1].
Se uno Stato desidera espellere una persona, deve rispettare alcune garanzie procedurali. La procedura di asilo è in linea di principio soggetta alla legislazione nazionale e non è disciplinata dal diritto internazionale.
A livello dell'UE, nel giugno 2013 sono state adottate le direttive relative alle procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale.
A livello svizzero, le indagini relative alle domande di asilo sono condotte dalle autorità cantonali o federali. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide, sulla base dei verbali dei colloqui, dei documenti e dei fascicoli presentati (convocazioni della polizia, decisioni giudiziarie, certificati medici, foto, ecc.), se una persona aveva motivi sufficienti per fuggire e se la domanda di asilo viene valutata positivamente.
Dalla revisione parziale della legge svizzera sull'asilo, entrata in vigore nel gennaio 2008, le persone richiedenti asilo devono presentare i propri documenti di viaggio o di identità entro 48 ore o fornire prove credibili della loro assenza affinché la loro domanda di asilo sia accettata. Documenti come la patente di guida o il certificato di nascita non sono più sufficienti per avviare una procedura di asilo.
Consentendo l'accesso alla procedura di asilo solo alle persone in grado di presentare un passaporto o una carta d'identità entro 48 ore, la Legge sull'asilo (LAsi) del 2008 viola chiaramente il principio di non respingimento. Le disposizioni più severe in essa contenute contraddicono il principio fondamentale del diritto dei rifugiati secondo cui deve essere garantita la protezione delle persone perseguitate.
Questa è anche la conclusione raggiunta dal Prof. Walter Kälin, specialista di fama internazionale in diritto internazionale pubblico e diritto d'asilo, in un parere di esperto. Egli ritiene che questa disposizione rafforzata sia «contraria al diritto internazionale» e «costituzionalmente chiaramente sproporzionata». La lotta contro eventuali abusi viene anteposta alla protezione delle persone perseguitate. Anche l'UNHCR e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa criticano l'inasprimento della disposizione relativa ai documenti d'identità nella legge svizzera sull'asilo.
Il sostegno di Amnesty International alle persone rifugiate
Amnesty International si impegna in tutto il mondo per la tutela del diritto di asilo e per l'applicazione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati.
Il lavoro della Sezione svizzera di Amnesty in materia di asilo e rifugiati si basa sul principio di non respingimento, che vieta l'espulsione di persone verso il loro Paese d'origine se lì sono in pericolo a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica.
Amnesty Svizzera si impegna a favore di una legge svizzera sull'asilo che rispetti le disposizioni della Convenzione di Ginevra e garantisca i diritti umani. A seguito dell'inasprimento della legge svizzera sull'asilo, Amnesty ha lavorato e continua a lavorare affinché nessuna persona venga rimpatriata per errore a causa delle disposizioni della legge.
In alcuni casi, Amnesty si impegna a favore di persone richiedenti asilo che hanno ricevuto una decisione negativa in primo grado, qualora, sulla base del loro fascicolo, si debba presumere che la loro vita sia in pericolo se tornassero nel loro Paese d'origine o in un Paese terzo. In tali situazioni, Amnesty reagisce con prese di posizione individuali su questi casi particolari, perizie sui Paesi e perizie psichiatriche.