La convenzione è stata firmata dal Consiglio d'Europa nel 2011 a Istanbul, in Turchia. Da qui deriva l'altra denominazione della «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica». Questo standard internazionale dei diritti umani ha l'obiettivo di combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica a livello europeo. La convenzione obbliga i Paesi che l'hanno ratificata ad agire in modo conseguente contro la violenza nei confronti di donne e ragazze, a contrastare la violenza di genere e a garantire alle vittime di violenza il diritto al sostegno e alla protezione. La Svizzera ha ratificato questa convenzione, entrata in vigore nell'aprile 2018. Per quanto riguarda la violenza sessuale, la Convenzione di Istanbul esige che qualsiasi atto sessuale non consensuale sia definito come violenza sessuale.
La Convenzione di Istanbul contiene obblighi giuridici per gli Stati parti che coprono quattro aspetti: la prevenzione della violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica; la protezione delle vittime; il perseguimento degli autori e la cooperazione tra gli Stati. È innovativa in particolare perché considera i femminicidi, la violenza sessuale e domestica contro le donne come un problema sociale strutturale e mira a far evolvere le mentalità all'interno della società.
Il GREVIO
L'attuazione della Convenzione di Istanbul è supervisionata da un gruppo di persone esperte indipendenti: il GREVIO - Group of experts on action against violence against women and domestic violence. Il gruppo controlla l'attuazione della Convenzione di Istanbul nei paesi che l'hanno firmata e può avviare procedure di indagine speciali in caso di atti di violenza gravi che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione. Il GREVIO è composto da 15 persone, e al suo interno si garantisce un equilibrio di genere e competenze nel campo dei diritti umani, della parità di genere, della violenza contro le donne e della violenza domestica, nonché della protezione delle vittime.
Nel corso dell'esame individuale, il GREVIO procede a una prima valutazione dello Stato parte. Seguono sessioni periodiche di valutazione che tengono conto anche delle osservazioni di altri organi del Consiglio d'Europa, di istituzioni internazionali, di organizzazioni non governative e di istituzioni nazionali per i diritti umani. Se le informazioni raccolte non sono sufficienti, il gruppo di esperti può effettuare visite nel paese. Nel febbraio 2022, il GREVIO si è recato in Svizzera e nel novembre 2022 ha pubblicato il proprio rapporto di valutazione di riferimento sulla Svizzera. Nel settembre 2025 il Consiglio federale ha inviato al Consiglio d'Europa il proprio rapporto sull’applicazione della Convenzione e sulle misure adottate per attuare le raccomandazioni del GREVIO.
Revisione del Codice penale svizzero in materia di reati sessuali
La Convenzione di Istanbul stabilisce che lo stupro e qualsiasi atto sessuale senza consenso reciproco sono considerati reati (art. 36). Fino al primo luglio 2024 il Codice penale svizzero in materia sessuale non era in conformità con questo obbligo. Infatti, in Svizzera, il concetto giuridico di stupro era basato sulla coercizione: oltre alla penetrazione non desiderata, solo il ricorso alla violenza, alla minaccia o alla pressione psicologica costituiva stupro. Questa definizione richiedeva indirettamente alla persona a rischio di violenza/toccata dalla violenza di difendersi attivamente. Tuttavia, la «paralisi» o lo «stato di shock», noto anche come «freezing», è riconosciuto dagli scienziati come una reazione psicologica molto frequente alla violenza sessuale.
Dopo quattro anni di campagna coordinata da Amnesty International con il sostegno di oltre 80 organizzazioni, nel giugno 2023 il Parlamento svizzero ha adottato la legge federale sulla revisione del Codice penale in materia di reati sessuali. Questa legge è entrata in vigore il 1° luglio 2024.
Con questo importante cambiamento, secondo la legislazione svizzera, si configurano lo stupro (art. 190 CP) o la violenza sessuale (art. 189 CP) quando la vittima ha fatto capire a chi commette violenza, con parole o gesti, che non desidera avere rapporti sessuali e chi ha commesso violenza ha intenzionalmente ignorato la volontà espressa dalla vittima. Questi articoli di legge si basano quindi sulla soluzione del rifiuto, detta «no significa no». Oltre alle parole o ai gesti, anche lo stato di paralisi (freezing) in cui potrebbe trovarsi una vittima sarà considerato un segno di rifiuto. Se la vittima è paralizzata dalla paura e non è quindi in grado di esprimere il proprio rifiuto o difendersi, chi ha commesso violenza potrà essere perseguito per stupro o violenza sessuale per aver approfittato di questo stato di shock.
Inoltre, a partire dal 1° luglio 2024, il reato di stupro è formulato in modo neutro dal punto di vista del genere, in modo che qualsiasi persona, indipendentemente dal sesso, possa essere riconosciuta come vittima. Prima della revisione approvata nel 2023, il reato di stupro poteva essere applicato solo alle vittime di sesso femminile. Inoltre, lo stupro ora annovera tutte le forme di penetrazione sessuale e non sarà più limitato al solo «atto sessuale» che si riferisce alla penetrazione peno-vaginale.