La discriminazione segue sempre lo stesso principio: a determinate persone vengono attribuiti meno importanza, meno diritti e meno partecipazione. Questa concezione è in diretto contrasto con l'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), che sancisce l'uguaglianza e la dignità di tutti gli esseri umani come fondamento dei diritti umani. Le persone colpite sono discriminate sulla base di caratteristiche individuali o specifiche di un gruppo e sistematicamente ostacolate nell'esercizio dei loro diritti: questo costituisce una chiara violazione della dignità umana. I diritti umani esigono parità di trattamento e protezione dalla discriminazione; questo principio è sancito sia dagli accordi internazionali che dalla Costituzione svizzera.
Un atto è discriminatorio dal profilo giuridico se risponde ai seguenti criteri:
- una persona o un gruppo è svantaggiato/trattato peggio
- a causa di una caratteristica individuale o specifica del gruppo,
- senza una giustificazione adeguata e obiettiva,
- e i suoi diritti umani sono quindi limitati.
La discriminazione è un trattamento ingiustificato che lede la dignità delle persone, nega loro pari opportunità, le esclude sistematicamente dalla partecipazione o compromette l'esercizio dei loro diritti.
Il trattamento sfavorevole deve basarsi su una o più caratteristiche “scelte” in modo arbitrario: etnia, religione, origine nazionale o sociale, lingua, aspetto fisico, discendenza, sesso, orientamento sessuale, età o disabilità. Queste caratteristiche non sono sempre identiche nelle diverse fonti giuridiche. Spesso l'elenco si conclude con una formulazione aperta come «o altre caratteristiche».
Non tutte le disparità di trattamento sono automaticamente discriminatorie. Se l'azione è motivata da un interesse pubblico legittimo, ad esempio la tutela della salute pubblica, se esiste una giustificazione oggettiva e se l'azione è proporzionata in senso giuridico (adeguata, necessaria e ragionevole), allora non sussiste alcun elemento discriminatorio. Proprio la questione della proporzionalità è spesso controversa e deve essere esaminata con attenzione.
Forme di discriminazione
La discriminazione può assumere diverse forme:
- Diversità di trattamento: ad esempio, quando i giovani uomini di colore vengono sistematicamente controllati più spesso.
- Esclusione: ad esempio, mancanza di documenti di identità per le persone delle comunità jenisch, sinti o rom.
- Limitazione: ad esempio, negazione della libertà di riunione alle persone LGBTQIA+.
- Preferenza: ad esempio, assegnazione preferenziale di alloggi ai cittadini con la nazionalità del Paese in questione.
- Separazione: ad esempio, classi scolastiche separate per i figli delle persone rifugiate.
- Rifiuto di adeguate misure preventive: ad esempio, edifici pubblici non accessibili per le persone con disabilità.
La discriminazione può essere palese o sottile, avere effetti individuali o strutturali e manifestarsi in tutti gli ambiti della vita: dal lavoro all'istruzione, all'alloggio e alla salute, fino alla partecipazione alla vita politica.
- Discriminazione diretta: una persona viene discriminata direttamente a causa di una caratteristica
(ad es. rifiuto di accedere a un luogo a causa dell'origine).
- Discriminazione indiretta: una regola apparentemente neutra penalizza di fatto maggiormente determinati gruppi (ad es. requisiti che escludono sistematicamente determinati gruppi).
- Discriminazione strutturale: le disuguaglianze sono radicate nei sistemi sociali, nelle istituzioni o nelle routine.
- Diffamazione razzista o disumana: denigrazioni pubbliche che violano la dignità umana.
Protezione giuridica contro la discriminazione
Gli Stati sono tenuti a vietare la discriminazione, a promuovere la parità e a garantire alle persone interessate l'accesso a vie di ricorso efficaci. Il divieto di discriminazione generale o specifico per determinati gruppi e l'obbligo di parità sono sanciti in numerosi accordi internazionali, nella Costituzione federale svizzera e nelle leggi nazionali.
Accordi internazionali contro la discriminazione a cui la Svizzera è vincolata:
- La Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 1 e 2)
- Il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (ICCPR)
- Il Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)
- La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU, art. 14 e protocollo 12)
Discriminazione e protezione contro la discriminazione in Svizzera
Legislazione nazionale contro la discriminazione:
- Costituzione federale (art. 8): vieta la discriminazione basata, tra l'altro, su origine, sesso, età, lingua, posizione sociale, stile di vita, religione, ideologia o disabilità.
- Legge sulla parità di trattamento (LPar): protegge dalla discriminazione basata sul sesso nella vita lavorativa.
- Legge sulla parità dei diritti delle persone con disabilità (LDis): impone l'accessibilità e protegge le persone con disabilità.
- Norma penale contro la discriminazione razziale (art. 261bis CP): vieta l'incitamento all'odio razziale e le dichiarazioni pubbliche discriminatorie.
La Svizzera non dispone di una legge generale contro la discriminazione. I meccanismi di protezione esistenti sono poco chiari, hanno un effetto solo puntuale e spesso lasciano le persone interessate senza protezione. Per questo motivo la Svizzera è stata criticata, tra l'altro, dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.
La Svizzera ha bisogno di una protezione completa ed esaustiva contro la discriminazione che includa tutte le persone e definisca chiaramente le disparità di trattamento. Una legge generale contro la discriminazione sarebbe un passo decisivo: creerebbe certezza giuridica, rafforzerebbe le persone colpite, obbligherebbe le istituzioni e invierebbe un segnale inequivocabile: la discriminazione non è tollerata.
Rilevanza sociale
La discriminazione non solo ferisce le singole persone, ma indebolisce l'intera società. Indebolisce la giustizia sociale, la democrazia, lo Stato di diritto e la fiducia nelle istituzioni. Gli Stati hanno quindi il dovere di prevenire la discriminazione, proteggere le persone colpite, fornire mezzi di ricorso efficaci e promuovere attivamente l'effettiva parità.
Solo quando riconosceremo la discriminazione come un problema fondamentale comune, come una violazione della dignità umana e dei diritti umani universali, potremo combatterla efficacemente, qui e in tutto il mondo. Per questo uniamo le nostre forze e collaboriamo con organizzazioni partner attive in diversi ambiti della discriminazione per arrivare a una legge generale contro la discriminazione.