Non abbiamo introdotto modifiche che avrebbero portato a una reinterpretazione dell’intenzione originale, la lingua rimane complessa e la terminologia giuridica intatta. La nostra versione, ampia e non discriminatoria, vuole trasporre i principi e i valori della DUDU nel mondo di oggi.
Vi incoraggiamo a scoprirla, a confrontarvi con il suo testo e a guardarlo con gli occhi dell’epoca in cui viviamo.
Qui trovi una versione della DUDU nell'edizione originale del 1948.
Maggiori informazioni sulla nostra pagina tematica «Diritti umani»
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) in un linguaggio inclusivo e non discriminatorio.
- Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutte le persone parte della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
- Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’umanità;
- Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che le persone siano costrette a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
- Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
- Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti tra tutti gli individui e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
- Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e
l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza[1].
[1] Fratellanza – qui intesa come sentimento e vincolo di affetto che unisce le persone sulla base della comune umanità.
1) Ad ogni persona spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza[1], di colore[i][2], di sesso[3], di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
[1][1] Razza: il concetto di "razza" è un costrutto sociale, non una realtà. L’uso di questa parola nel 1948 aveva lo scopo di classificare le cosiddette diverse razze umane. Il concetto di razza viene qui utilizzato per i suoi effetti sociali, in particolare in termini di disuguaglianza e discriminazione.
[2] Colore, vedi colorismo: a differenza del razzismo, anche se da questo derivato, il colorismo è una discriminazione basata esclusivamente sul colore della pelle. Più la pelle di una persona è chiara, più la persona è apprezzata.
[3] Sesso: il sesso di una persona è l'insieme delle caratteristiche biologiche e fisiologiche che la rendono donna, uomo o intersessuale. Il genere è invece determinato dai ruoli sociali, dai comportamenti, dalle attività che la persona adotta e che la portano a essere considerata donna, uomo o androgina, secondo le norme vigenti in una determinata società in un determinato momento.
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
Nessuna persona potrà essere tenuta in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli esseri umani saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Nessuna persona potrà essere sottoposta a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Tutte le persone sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutte le persone hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Ogni persona ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso davanti a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Nessuna persona potrà essere arbitrariamente arrestata, detenuta o esiliata.
Ogni persona ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.
1) Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessuna persona sarà condannata per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
Nessuna persona potrà essere sottoposta a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni persona ha diritto ad essere tutelata dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
1) Ogni persona ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni persona ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
1) Ogni persona ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora la persona sia realmente ricercata per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
1) Ogni persona ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessuna persona potrà essere arbitrariamente privata della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
1) Tutte le persone in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Ogni persona ha eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.
1) Ogni persona ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altre.
2) Nessuna persona potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Ogni persona ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestata per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
1) Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuna persona può essere costretta a far parte di un'associazione.
1) Ogni persona ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso persone liberamente scelte che la rappresentino.
2) Ogni persona ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Ogni persona, in quanto parte della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.
1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni persona, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni persona che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lei e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni persona ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Ogni persona ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
1) Ogni persona ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutte le persone minorenni, nate nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
1) Ogni persona ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di ogni persona e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli e figlie.
1) Ogni persona ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni sua produzione scientifica, letteraria e artistica.
Ogni persona ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ogni persona deve essere sottoposta soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà delle altre persone e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.