Domande e risposte sui diritti umani
I diritti umani non proteggono tutti gli aspetti della vita umana, ma solo quelli particolarmente importanti per la tutela della dignità umana e lo sviluppo della persona.
Quali siano questi diritti fondamentali non è stabilito una volta per tutte. I diritti umani sono il prodotto di uno sviluppo storico permanente, che riflette i valori e le sfide presenti nella società.
In linea di principio si possono distinguere tre generazioni di diritti umani:
1. Diritti civili e politici
I diritti civili e politici (prima generazione) risalgono alla Dichiarazione americana e alla Dichiarazione francese dei diritti dell'Uomo della fine del XVIII secolo e sono concepiti principalmente come diritti per difendersi dalle violazioni da parte dello Stato [1]. Sono sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, ora più comunemente chiamata Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per aumentarne il senso di universalità e inclusione, e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.
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2. Diritti economici, sociali e culturali
I diritti economici, sociali e culturali (DESC, seconda generazione) sono nati in risposta all'impoverimento e allo sfruttamento delle popolazioni durante l'industrializzazione nel XIX secolo. I DESC hanno lo scopo di garantire a ogni persona i bisogni materiali fondamentali e le condizioni per lo sviluppo personale. Sono sanciti nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.
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3. Diritti collettivi
Infine, negli anni '70 sono nati i cosiddetti diritti collettivi o di solidarietà (terza generazione). Tra questi diritti figurano:
- il diritto allo sviluppo, alla pace
- diritto a un ambiente pulito e sano
- il diritto all'autodeterminazione dei popoli
Ad eccezione della Carta africana dei Diritti Umani e dei popoli del 1981, essi non sono ancora stati inseriti nei trattati sui diritti umani. Il motivo è che il loro contenuto giuridico (chi ha diritto, chi ha obblighi e come si applicano) non è stato ancora chiarito e che essi incontrano opposizione soprattutto da parte dei paesi industrializzati. Le Nazioni Unite fanno tuttavia riferimento al diritto allo sviluppo in numerosi documenti.
Consenso crescente
La realtà politica ha dimostrato che tutti gli Stati, nonostante i diversi sistemi, possono concordare sull'idea dei diritti umani e sul loro contenuto concreto. In effetti, la dignità umana ha un valore importante in tutte le culture e nessuna cultura considera le esecuzioni arbitrarie, il genocidio o la tortura come valori difendibili.
Indipendentemente, le persone in tutto il mondo hanno gli stessi bisogni fondamentali e vivono le ingiustizie in modo molto simile.
Le gravi violazioni dei diritti umani mettono a rischio la stabilità politica ed economica e possono quindi minacciare il commercio internazionale o perfino la pace. Gli interessi a lungo termine degli Stati e della comunità internazionale in relazioni commerciali stabili e investimenti esteri dovrebbero quindi facilitare il raggiungimento di un consenso internazionale sulle questioni relative ai diritti umani.
I diritti umani proteggono le singole persone, motivo per cui sono generalmente formulati come diritti individuali («ogni persona ha diritto a...»). Le persone possono invocare i diritti umani senza distinzione alcuna, in quanto spettano loro unicamente in virtù della loro natura umana. Alcuni di questi diritti individuali presentano tuttavia una dimensione collettiva. Ne sono esempi la libertà di associazione, la libertà sindacale e la libertà religiosa o linguistica. In questi casi l'individuo si presenta come titolare di diritti propri, che però rimandano al gruppo sociale e alla comunità. Le garanzie a protezione delle minoranze (art. 27 del Patto II) hanno una dimensione collettiva più marcata, ma si rivolgono alle singole persone appartenenti alle minoranze.
I diritti umani vincolano in primo luogo lo Stato. Esso detiene il monopolio della forza, poiché tenuto a garantire la sicurezza e la libertà della cittadinanza. Esiste però anche il pericolo che non adempia alle proprie responsabilità o che abusi del proprio potere. I diritti umani hanno lo scopo di porre limiti al monopolio della forza dello Stato e ridurre così i pericoli potenzialmente rappresentati per le persone dal potere statale sovrano. Lo Stato non può sottrarsi a questo obbligo appellandosi alla sovranità nazionale. Gli obblighi concreti dello Stato derivano dai singoli diritti umani cui è vincolato. In linea di principio, però, sia i diritti civili e politici sia i diritti economici, sociali e culturali vincolano lo Stato su tre livelli:
- Obbligo di astensione: l'obbligo di astensione vincola lo Stato a non impedire, direttamente o indirettamente, alle singole persone l'esercizio dei propri diritti umani. Lo Stato deve rispettare i diritti umani comportandosi in modo passivo e astenendosi da interferenze, ad esempio con torture durante gli interrogatori di polizia o attraverso la censura dei media.
- Obbligo di protezione: poiché le violazioni dei diritti umani sono commesse non solo dallo Stato, ma anche da privati (ad esempio violenza domestica, aggressioni razziste, gravi inquinamenti ambientali da parte di imprese), lo Stato ha un obbligo di protezione. Deve proteggere i diritti umani dalle violazioni da parte di terzi. A tal fine deve adottare disposizioni legislative e intervenire in caso di violazioni.
- Obbligo di adempimento: lo Stato deve rendere possibile l'esercizio di un diritto. In questo senso deve intraprendere tutto quanto in suo potere per aiutare le persone che vivono al di sotto di uno standard minimo di diritti umani a raggiungere tale standard minimo (ad esempio accesso alle scuole pubbliche e all'assistenza sanitaria per tutte le persone).
- Oltre a rispettare questi obblighi lo Stato deve sempre rispettare il divieto di discriminazione e non può escludere nessuno a causa della propria razza, colore della pelle, genere, religione, opinione politica o di altro tipo.
Benché i diritti umani siano sempre più accettati a livello mondiale dalla promulgazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948, la questione della loro validità universale continua a essere dibattuta. Dal 1993, anno della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna, gli Stati riconoscono in linea di principio che tutti i diritti umani «derivano dalla dignità e dal valore inerenti alla persona umana» e che sono pertanto universali e indivisibili. Allo stesso tempo, però, l'accusa che i diritti umani siano un prodotto culturale occidentale rimane presente. La questione della validità universale dei diritti umani riaffiora ogni volta che gli Stati sono in disaccordo sul contenuto concreto di una garanzia, sui limiti dei diritti umani e sulla gerarchia delle garanzie. Infine, singole garanzie vengono messe in discussione invocando precetti religiosi o tradizioni culturali.
Alcuni diritti umani particolarmente importanti hanno carattere assoluto e non possono essere limitati in nessuna circostanza. Esempi tipici sono il divieto di genocidio, il divieto di tortura e trattamenti o punizioni inumani, il divieto di schiavitù e il principio «nessuna pena senza legge». L'assolutezza di una garanzia implica che essa non può essere sospesa, ovvero derogata, nemmeno in tempo di guerra o di stato di emergenza.
La maggior parte dei diritti umani non ha però valore assoluto. Per ogni singolo diritto esistono disposizioni chiare che stabiliscono a quali condizioni e in quale misura esso può essere limitato. Ad esempio, lo Stato può limitare la libertà di espressione per salvaguardare l'interesse pubblico o in situazioni di emergenza.
I diritti umani valgono non solo in tempo di pace, ma anche in tempo di guerra. A causa delle condizioni più difficili, tuttavia, lo Stato non è sempre in grado di rispettare tutti i diritti umani in ogni circostanza. In determinate condizioni è quindi consentito sospendere temporaneamente alcune garanzie dei diritti umani. A tal fine, alcuni strumenti sui diritti umani contengono una cosiddetta «clausola di deroga».
Alcune garanzie fondamentali - come il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e servitù della gleba o il divieto di leggi penali retroattive - non possono mai essere sospese e devono essere rispettate in ogni circostanza.
Il diritto internazionale umanitario offre una protezione specifica in situazioni di guerra.
Gli accordi internazionali sono le fonti giuridiche più importanti in materia di diritti umani. Inoltre, diverse organizzazioni regionali come il Consiglio d'Europa, l'Unione Africana e gli Stati delle Americhe hanno adottato importanti strumenti regionali in materia di diritti umani.
La pietra miliare per la protezione dei diritti umani è stata posata nel 1948 con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Poiché si tratta di una dichiarazione e non di uno strumento giuridicamente vincolante, nel 1966 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato due convenzioni vincolanti per gli Stati firmatari:
· e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto II).
Inoltre, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha elaborato e adottato una serie di dichiarazioni e convenzioni per la protezione di determinati diritti o persone con esigenze particolari. Successivamente sono stati elaborati protocolli aggiuntivi a molte convenzioni, che stabiliscono l'attuazione e i meccanismi di controllo e sono quindi di grande importanza.
• Convenzione sul genocidio del 1948
• Convenzione contro il razzismo del 1965
• Convenzione contro la tortura del 1984
• Convenzione sui diritti delle donne del 1979
• Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989
• Convenzione sui lavoratori migranti del 1990
Esistono inoltre altri accordi internazionali di grande importanza per la tutela dei diritti umani, ma che non rientrano negli accordi sui diritti umani in senso stretto. Uno di questi è la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, adottata nel 1951, che sancisce i diritti fondamentali delle persone rifugiate.
In tempo di guerra, le Convenzioni di Ginevra del 1949 svolgono un ruolo importante nella protezione delle persone, in particolare la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra e i Protocolli aggiuntivi del 1977. Essi contengono garanzie per la protezione delle persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità e limitano i metodi e i mezzi di guerra consentiti.
Dal 1998 esiste anche lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. La giurisdizione di questa Corte, che ha iniziato la propria attività nel 2002, si estende ai seguenti crimini: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimine di aggressione.
La convenzione più importante in Europa è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, oggi comunemente detta Convenzione Europea dei Diritti Umani o dell'Uomo), adottata dal Consiglio d'Europa nel 1950. Una serie di protocolli aggiuntivi completano le disposizioni della convenzione, ad esempio i protocolli 6 e 13, che hanno abolito la pena di morte in tempo di pace e in tempo di guerra. La CEDU è stata integrata nel 1961 dalla Carta sociale europea. È stata inoltre adottata una convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.
I trattati di diritto internazionale si basano fondamentalmente sul principio di reciprocità. Uno Stato che ha ratificato un accordo sui diritti umani rimane vincolato ad esso anche se altri Stati non lo rispettano. Inoltre, esistono trattati sui diritti umani che, una volta firmati, non possono essere denunciati senza il consenso di tutte le parti contraenti. Ciò vale, ad esempio, per i due patti delle Nazioni Unite (Patto sui diritti civili e politici e Patto sui diritti economici, sociali e culturali).
Gli Stati che nutrono riserve su articoli o paragrafi degli accordi firmati possono invece esprimerle al momento della ratifica del trattato e limitare la validità di determinati articoli. Tali riserve sono tuttavia valide solo se non compromettono l'oggetto e lo scopo del trattato in questione. Non sono ammesse riserve su garanzie sancite anche dal diritto consuetudinario o dal diritto internazionale cogente (ius cogens).
Non tutti i diritti umani hanno la stessa forza giuridica formale. Si possono distinguere a seconda che siano disciplinati da trattati sui diritti umani e dai loro protocolli, che facciano parte del diritto consuetudinario o che derivino da risoluzioni e dichiarazioni.
Nel caso delle dichiarazioni e delle risoluzioni, gli Stati ne riconoscono in linea di principio il contenuto, ma questo non è giuridicamente vincolante. Ciò significa che gli Stati assumono solo un obbligo morale. Al contrario, i diritti contenuti nelle convenzioni internazionali e nei loro protocolli sono vincolanti per gli Stati firmatari.
Il diritto consuetudinario comprende i diritti che derivano da una pratica statale consolidata e uniforme e dalla convinzione degli Stati. In assenza di un trattato, si ricorre spesso al diritto consuetudinario. Le norme di diritto consuetudinario possono tuttavia essere modificate mediante trattato.
Il diritto internazionale cogente (ius cogens), invece, non può essere modificato o derogato mediante trattato. Esso tutela i valori più alti e universalmente riconosciuti della comunità internazionale e non è derogabile. Quali diritti umani siano tutelati dallo ius cogens è oggetto di controversia. Vi è accordo sul divieto di tortura, sul divieto di schiavitù, sul divieto di violenza e sul divieto di genocidio.
Per poter far valere un diritto derivante da una convenzione internazionale, lo Stato deve aver ratificato tale convenzione e il diritto deve essere sancito nella legislazione nazionale.
In alcuni Paesi, i diritti diventano parte integrante del diritto nazionale immediatamente dopo la ratifica della convenzione (sistema monistico), come ad esempio in Svizzera. In altri, le convenzioni devono prima essere incorporate nel diritto nazionale (sistema dualistico). Ciò avviene attraverso la creazione di una legge nazionale che ripete il contenuto dell'obbligo della convenzione o attraverso una legge di approvazione. Quest'ultima stabilisce che la convenzione in questione si applica anche a livello nazionale.
Nel 1999 la Svizzera ha rivisto la sua Costituzione federale e ha integrato sotto il titolo «Diritti fondamentali» i diritti politici e civili essenziali contenuti nel Patto politico (Patto II dell'ONU). I diritti economici, sociali e culturali contenuti nel Patto sociale (Patto I dell'ONU) sono stati inseriti nella Costituzione federale come obiettivi sociali.
Poiché è lo Stato che negozia, firma e ratifica i trattati internazionali sui diritti umani, è ad esso che spetta il dovere di rispettarli. Tuttavia, dagli anni '80 (fine della Guerra fredda), le violazioni dei diritti umani sono sempre più spesso commesse anche da attori privati (ad esempio gruppi armati in guerre civili, multinazionali, criminalità organizzata). I privati possono essere ritenuti direttamente responsabili delle violazioni dei diritti umani solo se agiscono per conto dello Stato (ad esempio come gestori di carceri, poliziotti, funzionari pubblici) o se esercitano di fatto il potere governativo in situazioni di collasso del governo.
In caso contrario, i privati possono essere puniti per violazioni dei diritti umani solo indirettamente, cioè attraverso i «loro» Stati. A tal fine, gli Stati devono creare leggi adeguate che proteggano le vittime e consentano l'intervento della polizia.
Per quattro crimini particolarmente gravi, le persone possono anche essere chiamate a rispondere direttamente dalla Corte penale internazionale: crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e crimini di aggressione.
In primo luogo, la responsabilità dell'attuazione dei diritti umani spetta agli Stati e ai loro tribunali. Molti Stati, tra cui la Svizzera, dispongono oggi di commissioni nazionali per i diritti umani che controllano l'attuazione dei diritti umani. L'esperienza dimostra tuttavia che i meccanismi nazionali spesso non sono in grado di impedire le violazioni dei diritti umani. Per questo motivo il diritto internazionale ha creato una serie di meccanismi di controllo internazionali. Particolarmente significative sono le attività del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, dei tribunali penali internazionali e degli organi di controllo delle convenzioni sui diritti umani.
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite
Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite è stato istituito nel marzo 2006 in sostituzione della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il Consiglio, con sede a Ginevra, è composto da 47 Stati membri ed è direttamente subordinato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. I suoi membri sono eletti dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a maggioranza assoluta per un mandato di tre anni. Tutti i membri devono formulare impegni volontari nel campo dei diritti umani.
In caso di segnalazioni di gravi violazioni dei diritti umani, un membro può essere espulso dal Consiglio con una maggioranza dei due terzi. Un meccanismo di valutazione consente di verificare il rispetto degli impegni in materia di diritti umani da parte di tutti gli Stati.
Organi di controllo
Gli organi di controllo hanno il compito di verificare il rispetto delle singole convenzioni. Le convenzioni obbligano gli Stati a presentare regolarmente al comitato di controllo competente un rapporto sul rispetto dei loro obblighi in materia di diritti umani.
I rapporti vengono esaminati, confrontati con i rapporti delle ONG (i cosiddetti shadow reports, rapporti ombra) e discussi con una delegazione dello Stato in sedute pubbliche. Al termine di questa procedura, in base alla documentazione e alla discussione, il comitato formula osservazioni (concluding observations) e raccomandazioni (recommendations).
Le decisioni del comitato non sono giuridicamente vincolanti, tuttavia la maggior parte degli Stati accetta almeno in parte le raccomandazioni e le attua.
Le raccomandazioni sono importanti anche per le ONG del paese in questione, poiché le sostengono e facilitano il loro lavoro. Nella maggior parte delle convenzioni è possibile presentare anche ricorsi individuali.
Corte penale internazionale
Nel luglio 2002 ha iniziato la sua attività la Corte penale internazionale (CPI, in inglese International Criminal Court - ICC) dell'Aia. La CPI è un tribunale penale internazionale permanente competente per giudicare reati particolarmente gravi: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Esistono inoltre i cosiddetti tribunali ad hoc, che si occupano di gravi violazioni dei diritti umani in relazione a conflitti specifici (ex Jugoslavia, Ruanda, Sierra Leone, Cambogia).
Tribunali regionali per i diritti umani
Tribunali che emettono sentenze in materia di violazioni dei diritti umani esistono in Europa e in America, nonché parzialmente in Africa.
Alla Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) possono ricorrere sia i singoli individui che gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Mentre la possibilità di presentare ricorsi individuali è molto frequente, sono pochi gli Stati che presentano ricorsi contro altri Stati.
La Svizzera ha aderito molto presto agli accordi di diritto internazionale umanitario e alla Convenzione internazionale sui rifugiati. La maggior parte degli accordi sui diritti umani, invece, è stata firmata dalla Svizzera piuttosto tardi. Il primo accordo delle Nazioni Unite sui diritti umani, firmato dalla Svizzera nel 1986, è stata la Convenzione contro la tortura. Solo dopo la fine della Guerra fredda la Svizzera ha aderito anche agli altri accordi. Nel 1992 sono entrati in vigore per la Svizzera il Patto I (diritti politici e civili) e il Patto II (diritti economici, sociali e culturali).
Rigorosa pratica di ratifica
Poiché la Svizzera ha una rigorosa pratica di ratifica, aderisce a un accordo internazionale solo dopo aver adeguato le leggi nazionali.
Solo quando, nel 1994, l'elettorato ha approvato la legge nazionale contro il razzismo, la Svizzera ha potuto aderire alla Convenzione contro il razzismo. Per quanto riguarda la Convenzione sui diritti dell'infanzia, entrata in vigore in Svizzera nel 1997, a causa delle pressioni esercitate dai circoli conservatori è stato necessario formulare una riserva che attribuisce la priorità alla potestà genitoriale. Nello stesso anno la Svizzera ha aderito anche alla Convenzione sui diritti delle donne. Nel 1999 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sul genocidio, entrata in vigore nel 2000. La Svizzera non ha ancora aderito alla Convenzione sui lavoratori migranti del 1990.
Dal 1963 la Svizzera è membro del Consiglio d'Europa. Dopo che, nel 1971, è stato approvato il diritto di voto alle donne a livello nazionale, la Svizzera ha potuto ratificare la Convenzione Europea dei Diritti Umani, fatto avvenuto nel 1974. La Svizzera si è fortemente impegnata nell'elaborazione e nell'adozione della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.
La capacità dei meccanismi internazionali di monitoraggio della situazione dei diritti umani è limitata. Per questo motivo le organizzazioni non governative (ONG) come Amnesty International svolgono un ruolo importante nella realizzazione dei diritti umani.
Esse riferiscono sulla situazione dei diritti umani in generale (ad es. rapporto annuale di Amnesty), in casi concreti possono indagare su presunte violazioni oppure assistono le vittime e intervengono a loro favore presso le autorità competenti.
Inoltre, mobilitano l'opinione pubblica contro i governi che violano sistematicamente e gravemente i diritti umani, redigono rapporti (i cosiddetti «shadow reports») sul rispetto dei diritti umani all'attenzione degli organi delle Nazioni Unite e svolgono attività di lobbying.
Il lavoro delle ONG è legittimato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Essa stabilisce che «tutti gli organi della società tengano sempre presente questa dichiarazione e si sforzino [...] di promuovere il rispetto di questi diritti e libertà e di garantirne il riconoscimento e la realizzazione attraverso misure progressive a livello nazionale e internazionale».
Per poter far valere un diritto, esso deve prima essere sancito dalla legislazione nazionale. Il fatto che gli Stati firmino trattati internazionali sui diritti umani non significa che la cittadinanza possa rivendicare immediatamente tali diritti.
Inoltre, è importante stabilire se il diritto internazionale diventa immediatamente diritto nazionale al momento della ratifica della convenzione (sistema monistico) o se deve prima essere incorporato nel diritto nazionale (sistema dualistico).
Occorre inoltre chiarire se il diritto è autoesecutivo, ovvero se contiene un diritto azionabile e se questo è sufficientemente preciso. Alcuni trattati contengono norme che non sono direttamente applicabili o che obbligano gli Stati solo a emanare una legislazione nazionale in materia. A differenza dei diritti sociali, economici e culturali, i diritti politici e civili sono spesso considerati auto-applicabili.
Ricorso nazionale sempre in primo luogo
Una possibile violazione dei diritti umani deve sempre essere contestata in primo luogo a livello nazionale.
Solo dopo aver esaurito tutte le istanze nazionali è possibile presentare un ricorso internazionale.
A seconda del paese di origine, dello status e del tipo di ratifica nel paese in questione, il ricorso può essere trasmesso a un organo di controllo regionale o internazionale.
Le multinazionali e i diritti umani
Anche se sono più potenti di alcuni Stati, le multinazionali non possono essere vincolate ai trattati in materia di diritti umani esistenti. A livello internazionale ad eccezione dell'International Labour Organization (ILO - Organizzazione internazionale del lavoro ) non esistono infatti strumenti giuridicamente vincolanti che obblighino le imprese transnazionali a rispettare i diritti umani. Esistono tuttavia alcune normative che, in quanto soft law, hanno acquisito una certa importanza.
Si tratta di:
- Global Compact
- Linee guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani
- Principi guida dell'OCSE
- Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani
- Industria militare e della sicurezza privata: codice di condotta e associazione
Alcune multinazionali si occupano attivamente della loro responsabilità sociale. Ad esempio, hanno accettato di riconoscere alcuni principi relativi ai diritti umani, alle relazioni di lavoro, alla lotta alla corruzione e alla protezione dell'ambiente nell'ambito del Global Compact delle Nazioni Unite.
Attualmente, a livello dell'ONU, è in discussione uno strumento più vincolante. La base di discussione è costituita dalle «Norme delle Nazioni Unite sulla responsabilità delle imprese transnazionali e di altre imprese commerciali in materia di diritti umani», sostenute da Amnesty International e da numerose ONG.